Sentenza 34/2015 (ECLI:IT:COST:2015:34)
Massima numero 38269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
10/02/2015; Decisione del
10/02/2015
Deposito del 12/03/2015; Pubblicazione in G. U. 18/03/2015
Massime associate alla pronuncia:
38270
Titolo
Intervento in giudizio - Curatela fallimentare che non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio principale - Successione nel rapporto processuale già instaurato dalla società in bonis - Ammissibilità dell'intervento.
Intervento in giudizio - Curatela fallimentare che non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio principale - Successione nel rapporto processuale già instaurato dalla società in bonis - Ammissibilità dell'intervento.
Testo
È ammissibile l'intervento della curatela fallimentare che non aveva assunto la qualità di parte nel processo a quo, nel quale si era invece costituita la società in bonis. Infatti, poiché quest'ultima è stata dichiarata fallita in data successiva alle ordinanze di rimessione quando il processo era già stato sospeso, l'intervento si qualifica in termini di successione nel rapporto processuale ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. e l'interesse prospettato dalla curatela coincide, pertanto, con le posizioni soggettive dedotte dalla società in bonis.
Nel senso della inammissibilità delle deduzioni delle parti private volte ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione, v., ex multis, la citata sentenza n. 275/2013.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte