Cave e torbiere - Norme della Regione Marche - Incrementi tariffari concernenti l'attività di cava - Estensione anche ai titolari di convenzioni precedenti, espressamente esclusi dall'incremento in base a precedente legge regionale - Asserita lesione dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - Asserito contrasto con la giurisprudenza della Cedu - Insussistenza - Scelta di indirizzo politico economico assistita da una "causa" normativa adeguata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in quanto estende gli incrementi tariffari concernenti l'attività di cava, disposti dall'art. 24 della legge regionale n. 19 del 2007, anche ai titolari di convenzioni precedenti. La norma censurata non determina una lesione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata lesione del principio di affidamento nella certezza del diritto, in quanto la parte privata non può invocare alcun legittimo affidamento in un incremento tariffario circoscritto al solo adeguamento all'indice ISTAT né in forza delle leggi vigenti al momento della stipula delle convenzioni, né in forza delle convenzioni medesime. La novella del 2007 che ha introdotto per la prima volta a livello legislativo tale obbligo non limita, infatti, il potere di revisione delle tariffe alle sole variazioni ISTAT e, d'altra parte, è la stessa parte privata ad aver convenuto con il Comune il versamento di eventuali conguagli dei contributi in caso di aggiornamento delle tariffe. L'estensione degli incrementi tariffari alle convenzioni in essere, operata dalla disposizione censurata, è quindi espressione di una legittima scelta di indirizzo politico economico del legislatore regionale volta a porre termine alla condizione di vantaggio dei titolari delle convenzioni precedenti, bilanciando, attraverso il vincolo di destinazione contenuto nel comma 1 del censurato art. 42, il sacrificio del privato con finalità di tutela dell'ambiente. Da ciò consegue la non fondatezza anche della censura prospettata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sull'assunto che la disposizione contestata sia motivata unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.
Nel senso della legittimità della scelta operata dal legislatore ove «assistita da una "causa" normativa adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che renda "accettabilmente" penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso "contropartite" intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti», v. la citata sentenza n. 92 del 2013.