Sentenza 50/2024 (ECLI:IT:COST:2024:50)
Massima numero 46034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  21/02/2024;  Decisione del  21/02/2024
Deposito del 28/03/2024; Pubblicazione in G. U. 03/04/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Competenza alla loro irrogazione - Materia autonoma - Esclusione - Necessaria riconduzione alla materia cui accedono (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua della norma della Provincia autonoma di Bolzano che, adottando misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, fa obbligo, per i titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde, c.d. green pass, prevista dalla legislazione statale, fissando sanzioni in caso di inosservanza). (Classif. 132001).

Testo

Le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono. (Precedenti: S. 84/2019 - mass. 42240; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 121/2018 - mass. 40810; S. 246/2009 - mass. 33757; S. 240/2007 - mass. 31475; S. 384/2005 - mass. 29855; S. 12/2004 - mass. 28217).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera q, Cost., l’art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. autonoma di Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell’obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l’esibizione della certificazione verde – c.d. green pass – prevista dalla legislazione statale. La sanzione in questione accede alla disciplina sostanziale delle misure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell’utilizzo della certificazione verde, disciplina, questa, già ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, senza che sussistano, in questa materia, margini competenziali in capo alla Provincia autonoma. Né rileva che la sanzione pecuniaria sia conforme a quella statale, dal momento che al legislatore, regionale e provinciale, è preclusa l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le, o di rinviare alle, disposizioni statali). (Precedenti: S. 164/2022 - mass. 45178; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 37/2021 - mass. 43651; S. 164/2021 - mass. 44166).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  08/05/2020  n. 4  art. 1  co. 36

legge della Provincia autonoma di Bolzano  08/05/2020  n. 4  art. 1  co. 37

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte