Ordinanza 36/2015 (ECLI:IT:COST:2015:36)
Massima numero 38272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
11/02/2015; Decisione del
11/02/2015
Deposito del 12/03/2015; Pubblicazione in G. U. 18/03/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Continuazione e conseguente cumulo giuridico - Limitazione alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Mancata previsione per tutte le altre violazioni amministrative - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
Sanzioni amministrative - Continuazione e conseguente cumulo giuridico - Limitazione alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Mancata previsione per tutte le altre violazioni amministrative - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 1-sexies d.l. n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., primo comma, nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non risulta autosufficiente in quanto non contiene le indicazioni utili ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il giudice a quo non considera la possibilità di applicare al caso l'art. 327 d.lgs. n. 209 del 2005, il quale, al comma 1, conferisce rilievo, nella disciplina delle attività assicurative, al cosiddetto "illecito seriale", determinando così un'incompleta ricostruzione del quadro normativo.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 1-sexies d.l. n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., primo comma, nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non risulta autosufficiente in quanto non contiene le indicazioni utili ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il giudice a quo non considera la possibilità di applicare al caso l'art. 327 d.lgs. n. 209 del 2005, il quale, al comma 1, conferisce rilievo, nella disciplina delle attività assicurative, al cosiddetto "illecito seriale", determinando così un'incompleta ricostruzione del quadro normativo.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 8
co. 2
decreto-legge
02/12/1985
n. 688
art. 1
co.
legge
31/01/1986
n. 11
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte