Intervento in giudizio - Soggetto che si è costituito nel giudizio a quo dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale - Soggetto che non ha la qualità di terzo portatore di un interesse qualificato - Inammissibilità.
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento del soggetto che, nel giudizio a quo, si sia costituito solo dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, non avendo, altresì, la qualità di terzo portatore di un interesse qualificato. Secondo costante giurisprudenza, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale delle sole parti del giudizio principale e dei terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v. le citate sentenze nn. 138/2010, 293/2011, 162/2014 e le ordinanze nn. 150/2012, 156/2013, 240/2014.
Sulla incidenza solo indiretta ed eventuale dei rapporti sostanziali dedotti in causa sugli interessi della collettività, v. la citata sentenza n. 420/1994
Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale del soggetto che si sia costituito nel giudizio a quo dopo la sollevazione della questione, v. le sentenze nn. 315/1992 e 223/2012 e l'ordinanza n. 295/2008.