Sentenza 37/2015 (ECLI:IT:COST:2015:37)
Massima numero 38273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/02/2015;  Decisione del  25/02/2015
Deposito del 17/03/2015; Pubblicazione in G. U. 25/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38274  38275


Titolo
Intervento in giudizio - Soggetto che si è costituito nel giudizio a quo dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale - Soggetto che non ha la qualità di terzo portatore di un interesse qualificato - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento del soggetto che, nel giudizio a quo, si sia costituito solo dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, non avendo, altresì, la qualità di terzo portatore di un interesse qualificato. Secondo costante giurisprudenza, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale delle sole parti del giudizio principale e dei terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v. le citate sentenze nn. 138/2010, 293/2011, 162/2014 e le ordinanze nn. 150/2012, 156/2013, 240/2014.

Sulla incidenza solo indiretta ed eventuale dei rapporti sostanziali dedotti in causa sugli interessi della collettività, v. la citata sentenza n. 420/1994

Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale del soggetto che si sia costituito nel giudizio a quo dopo la sollevazione della questione, v. le sentenze nn. 315/1992 e 223/2012 e l'ordinanza n. 295/2008.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte