Impiego pubblico - Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio - Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Necessità di estensione alle disposizioni che, pur sopravvenute al giudizio a quo , concorrono ad integrare la disciplina impugnata - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15. Tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono ad integrare la disciplina dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Non osta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la natura sopravvenuta rispetto al giudizio a quo delle suddette disposizioni in quanto la valutazione svolta ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale.
Sul rapporto tra illegittimità costituzionale consequenziale e giudizio di rilevanza delle norme ai fini della decisione nel processo principale, v. la citata sentenza n. 214/2010.