Ambiente - Habitat - Norme della Regione Veneto - Previsione che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) - Contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento che prevede il necessario assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., l'art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11. La suddetta norma regionale - che detta una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale «Natura 2000», in particolare, prevedendo che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) - contrasta con la normativa statale e comunitaria di riferimento che contempla il necessario assoggettamento a tale valutazione di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale. Infatti, il legislatore regionale non può adottare una disposizione come quella in esame, che esentando alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale, determina un affievolimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per l'affermazione che la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», contenuta nell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie, v. le citate sentenze nn. 67/2011 e 104/2008.