Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini - Esclusione che costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 56, commi 1 e 4, della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, che disciplina la combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, e che esclude che la stessa costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita. Infatti, l'art. 185, comma 1, lett. f), del Codice dell'ambiente e la direttiva CE 19/11/2008, n. 18, consentono di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Pertanto, il legislatore regionale può legittimamente intervenire sul punto, dettando una disciplina che rientra nella materia "agricoltura" di competenza residuale per le Regioni a statuto ordinario.
Per la non fondatezza di analoghe censure, v. la citata sentenza n. 16/2015.
Per la riconducibilità dell'abbruciamento in loco dei residui vegetali alla materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 283/2004 e 12/2004.