Ambiente - Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua - Possibilità, per la Giunta regionale, di prevedere la compensazione dell'onere con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la disciplina statale in materia di "sottoprodotti" - Insussistenza - Disposizione avente contenuto finanziario-contabile - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 14. La norma regionale censurata - che disciplina i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, prevedendo la possibilità, per la Giunta regionale, di valutare la compensazione dell'onere con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile, da calcolarsi sulla base dei vigenti canoni demaniali - non incide in alcun modo sulla disciplina statale in materia di procedure per il trattamento delle terre, rocce e materiale da scavo e, quindi, non interferisce affatto con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale. Invero, la legislazione veneta prevede una disciplina di carattere finanziario-contabile e si occupa del diverso problema della remunerazione degli appalti per opere di regimazione dei corsi d'acqua tramite compensazione, precisando alcune modalità di computo e istituendo i necessari capitoli di bilancio.
Per la riconducibilità dello smaltimento delle terre, rocce e materiale da scavo alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza legislativa esclusiva statale, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 181/2014, 70/2014 e 300/2013.