Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Soggetto che non è parte nel giudizio principale e non è portatore di un interesse qualificato - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della provincia, è inammissibile l'intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, che non è parte del procedimento principale né risulta essere titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale delle sole parti del giudizio principale, del Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, del Presidente della Giunta regionale, v., ex multis, le citate ordinanze allegate alle sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.