Confessioni religiose - Intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica - Deliberazione del Consiglio dei ministri di diniego all'apertura di trattative con l'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti - Sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la quale è stato respinto il ricorso per motivi di giurisdizione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato la sindacabilità della suddetta deliberazione del Consiglio dei ministri - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e a nome del Consiglio dei ministri - Richiesta di dichiarare che non spetta alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, affermare la sindacabilità, ad opera dei giudici comuni, del rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative finalizzate alla conclusione di un'intesa - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e a nome del Consiglio dei ministri, nei confronti della Corte di cassazione in relazione alla sentenza con la quale è stato respinto, per motivi di giurisdizione, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato la sindacabilità della deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale si era deciso di non avviare le trattative, ex art. 8, comma terzo, Cost., finalizzate alla conclusione dell'intesa tra lo Stato e l'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione ad essere parte del conflitto di attribuzione. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita dagli artt. 8, terzo comma, 92 e 95 Cost., in relazione alla funzione di indirizzo politico in materia religiosa.
Sulla legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, v. le citate sentenze nn. 69/2013 e 286/2014.