Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Mancata, tardiva o non veritiera registrazione - Sostituzione sanzionatoria della disciplina convenzionalmente stabilita dalle parti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Ius superveniens , che regola in via transitoria le situazioni giuridiche connesse - Necessità che il giudice rimettente verifichi l'attuale rilevanza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011; l'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2014, ha regolato, in via transitoria, le situazioni giuridiche conseguenti alla richiamata pronuncia. Pertanto, alla luce di tale nuova disciplina, occorre che il giudice rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai fini della definizione del giudizio.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, v. la citata sentenza n. 50 del 2014.