Sentenza 44/2015 (ECLI:IT:COST:2015:44)
Massima numero 38285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 25/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e loro salvaguardia - Legge adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 123 Cost. e 86, comma 3, lett. a), dello Statuto abruzzese, la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 - nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 32 del 2014 - in materia di valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole. La legge regionale impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata adottata - neppure parzialmente - in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. L'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. Tale esercizio non può che essere limitato agli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, come definiti dallo statuto regionale in conformità all'art. 123 Cost.; circostanza questa che, nel caso di specie, non ricorre.
(Resta assorbita la censura relativa all'art. 4, comma 2, della suddetta legge regionale, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.)

- Per l'affermazione che è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre, al contrario, è consentita l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle medesime censure, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 201/2008.

- Nel senso che l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie in cui coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici pubblici rimangono in carica, ancorchè scaduti, fino all'insediamento dei successori, v. la citata sentenza n. 208/1992.

- Sul discrimen tra prorogatio e proroga, disciplinate, rispettivamente, per le Camere, agli artt. 61, secondo comma, e 60, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2013.

- Sulla disciplina statutaria abruzzese dei poteri del Consiglio regionale abruzzese in regime di prorogatio, v. la citata sentenza n. 68/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/04/2014  n. 24  art.   co. 

legge della Regione Abruzzo  21/05/2014  n. 32  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo    n.   art. 86    co. 3  lett. a)