Sentenza 45/2015 (ECLI:IT:COST:2015:45)
Massima numero 38286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  14/01/2015;  Decisione del  14/01/2015
Deposito del 25/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38287


Titolo
Reati e pene - Accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Carente motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell'imputat[o] di partecipare coscientemente al processo». Infatti, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il remittente non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, rende carente la motivazione sul necessario requisito della rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 159  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte