Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Sanzioni connesse all'inosservanza e obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano - Lamentata adozione in via unilaterale della disciplina statale- Rinuncia ai ricorsi (conseguente ad accordo con il Governo in materia di finanza pubblica) non accettata - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere, per rinuncia ai ricorsi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri dello statuto regionale, in quanto le disposizioni censurate, disciplinando le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto, sarebbero state adottate dallo Stato in via unilaterale, ovvero senza che fosse stato raggiunto preventivamente un accordo con le autonomie speciali. La dichiarazione di rinuncia - conseguente nel caso di specie ad un accordo con il Governo in materia di finanza pubblica -, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa.
- Sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso, v. le citate sentenze nn. 310/2011 e 179/2010.