Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Sanzioni connesse all'inosservanza e obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Evocazione di parametri non indicati nella delibera di Giunta che ne ha autorizzato la proposizione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per evocazione di parametri non indicati nella delibera della Giunta che ha autorizzato la proposizione del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento a vari parametri statutari, nella parte in cui disciplina le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto. La delibera della Giunta che ha autorizzato la proposizione del ricorso si limita a rinviare, quanto ai parametri violati, ad altra delibera inerente ad un precedente giudizio, così che non sono stati specificati autonomamente i termini della questione di legittimità costituzionale da proporre.
- Sull'indicazione dei parametri di competenza nella delibera di Giunta di autorizzazione alla proposizione del ricorso, v. la citata sentenza n. 220/2013.