Sentenza 46/2015 (ECLI:IT:COST:2015:46)
Massima numero 38290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/02/2015;  Decisione del  10/02/2015
Deposito del 25/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38288  38289


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Sanzioni connesse all'inosservanza e obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto - Ricorso della Regione siciliana - Asserita inosservanza delle "speciali procedure pattizie previste per le norme di attuazione statutaria" - Insussistenza - Vincolatività dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche per le autonomie speciali - Legittima riduzione dell'autonomia per trasgressione degli obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) per inosservanza delle speciali procedure pattizie previste per le norme di attuazione statutaria, nella parte in cui disciplina le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto. I margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata. Pertanto, lo Stato può decidere autonomamente quale sanzione, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e della proporzionalità, abbia una sufficiente efficacia compensativa e deterrente. Non occorre, perciò, che la legge statale preveda un'efficacia «provvisoria» delle sanzioni, in attesa che esse siano introdotte con norme di attuazione statutaria, posto che questa eventualità non è costituzionalmente dovuta.

- Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione speciale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.

- Sul principio dell'accordo tra Stato e Regioni a statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica ed in relazione alla possibilità di derogarvi, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 193/2012, 118/2012 e 353/2004.

- Sulla riduzione dei margini di autonomia finanziaria e organizzativa della Regione per trasgressione degli obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 155/2011.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 461

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 462

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 463

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 464

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte