Esecuzione penale - In genere - Soggetto condannato che versi in condizione di grave infermità irreversibile - Possibilità che il tribunale di sorveglianza, invece che disporre il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, adotti un provvedimento di non luogo a procedere all'esecuzione stessa - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa nonché del principio della finalità rieducativa della pena e di quello, anche convenzionale, di ragionevole durata del processo di sorveglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 098001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 111, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che il tribunale di sorveglianza che accerti uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato possa dichiarare il non luogo a procedere all’esecuzione invece di differire l’esecuzione della pena. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, il tribunale di sorveglianza, quando sussista una condizione di grave infermità irreversibile, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, può dare conto della scelta di non fissare alcun termine per il differimento proprio, in base alla documentazione clinica acquisita; ciò ferma, in ogni caso, la revocabilità del rinvio disposto allorché si accerti che quelle condizioni sono cessate.