Prestazioni imposte per legge - Prestazioni patrimoniali - Riserva di legge a carattere relativo - Possibile assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, purché sia chiaramente perimetrabile l'attività amministrativa volta a definire l'entità della prestazione imposta - Riconducibilità nell'alveo di tale riserva del contributo per i servizi antincendio negli aeroporti (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni della disposizione statale che individua come soggetti passivi del contributo al fondo antincendio negli aeroporti unicamente le società di gestione aeroportuale). (Classif. 189003).
L’art. 23 Cost. configura una riserva di legge di carattere “relativo”, nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione, purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione. (Precedenti: S. 105/2003 - mass. 27677; S. 180/1996; S. 182/1994 - mass. 20417; S. 507/1988 - mass. 9227; e S. 67/1973 - mass. 6672).
L’obbligo di contribuzione al fondo antincendio negli aeroporti presenta natura di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta, come tale soggetta alla garanzia dettata dall’art. 23 Cost.
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui individua unicamente una tipologia di contribuenti, quale soggetto passivo del tributo destinato a finanziare un servizio di interesse collettivo, le società di gestione aeroportuale. La disposizione censurata integra un esercizio dei poteri discrezionali spettanti al legislatore in materia tributaria nella determinazione dei criteri in relazione alla finalità alla quale s’ispira l’attività di imposizione fiscale e risulta rispettosa del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. Essa non determina una incongruenza tra “tributo-mezzo”, cui sarebbero sottoposti solo alcuni soggetti operanti in aeroporto, e “tributo-fine”, che riguarderebbe tutta la collettività. Né la limitazione dell’obbligo di contribuzione ai soli gestori aeroportuali denota una un irrazionale o arbitrario esercizio della discrezionalità del legislatore: è lo stesso codice della navigazione, infatti, a rendere evidente la differenza di posizione e funzioni tra la società di gestione e i vettori aerei e gli handlers, da esse coordinati e controllati: è la prima il dominus dell’aeroporto e per questa ragione la legge le impone il dovere di concorrere alle spese per il servizio antincendio – anche secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 384 del 1991 con riguardo a locali, attrezzature e infrastrutture ad esso relativi – trovando fondamento logico-sistematico nella responsabilità, attribuita dall’ordinamento al gestore aeroportuale, di organizzare e amministrare l’esercizio complessivo dell’aeroporto in concessione, utilizzandone le infrastrutture e permettendone lo sfruttamento economico, godendo peraltro dei diritti aeroportuali di cui all’art. 2 della direttiva 2009/12/CE).