Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (ex art. 309 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Disposizione avente la stessa natura di altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 199028).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, ex art. 309 cod. proc. pen. Benché, il rimettente, nel rispetto del principio di rilevanza nel giudizio a quo, abbia sollevato le questioni aventi ad oggetto la disposizione censurata unicamente con riferimento alla ipotesi dell’art. 310 cod. proc. pen., essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità la precedente partecipazione al collegio del riesame di misure cautelari personali, stante la funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello de libertate sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell’ipotesi accusatoria (salva, per l’appello, la sopra delineata limitazione). (Precedenti: S. 290/1998 - mass. 24164; S. 131/1996 - mass. 22334).