Telecomunicazioni - Norme della Regione Piemonte - Installazione o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni - Oneri concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni - Imposizione a carico dei gestori o dei proprietari degli impianti nella misura determinata con provvedimenti della Giunta regionale - Contrasto con il divieto di oneri autorizzativi non stabiliti dalla legge statale, costituente principio fondamentale in materia di ordinamento della comunicazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, l'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19, che impone a carico dei gestori o dei proprietari degli impianti per teleradiocomunicazioni gli oneri concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e modifica. La disposizione censurata contrasta, infatti, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 che, al fine di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vieta alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
- Sulle finalità dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, «espressione di un principio fondamentale» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, v. la citata sentenza n. 336/2005.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme regionali di contenuto analogo, v. le citate sentenze nn. 450/2006 e 272/2010.