Sentenza 48/2015 (ECLI:IT:COST:2015:48)
Massima numero 38292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  25/02/2015;  Decisione del  25/02/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Persona gravemente indiziata del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso - Sussistenza di esigenze cautelari - Applicazione della misura della custodia cautelare in carcere - Possibilità di applicare misure cautelari alternative - Mancata previsione - Irrazionalità e arbitrarietà della presunzione assoluta di adeguatezza della misura massima, nei confronti di soggetto privo dell' " affectio societatis " - Necessità di prevedere una presunzione solo relativa - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod.proc.pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infatti, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. Il mero contesto mafioso in cui si colloca la condotta criminosa addebitata all'indiziato, ove non sia sorretto dall'appartenenza al sodalizio criminoso, non basta ad offrire una congrua "base statistica" alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura massima della custodia cautelare in carcere.

- Sui limiti all'introduzione di presunzioni assolute, v. la citata sentenza n. 139/2010.

- Sulla presunzione assoluta che sorregge l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a talune fattispecie di reato e sulle conseguenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011 e 265/2010.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte