Reati e pene - Reato di lottizzazione abusiva - Diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Interpretazione asseritamente superata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , che vieterebbe la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva - Conseguente determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione al diritto di proprietà, con il sacrificio di principi costituzionali di rango costituzionalmente superiore quali l'utilità sociale e il diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre - Necessità che il dubbio di costituzionalità derivato dal raffronto tra le regole convenzionali e la Costituzione venga prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (inconferenza della norma censurata) - Omessa dimostrazione della necessità di applicare nel giudizio a quo la contestata regola di diritto tratta dalla sentenza Varvara (difetto di motivazione sulla rilevanza) - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per inconferenza della norma censurata e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi. Tale interpretazione del giudice remittente, fondata sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, costituisce un superamento del diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna, ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata. Il dubbio di costituzionalità, derivato dall'interpretazione della norma impugnata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Varvara c. Italia) e conseguente alla determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione del diritto di proprietà a fronte del sacrificio di principi costituzionali di rango superiore, avrebbe dovuto essere prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento, risultando inconferente il riferimento alla norma censurata. Il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU è subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU. Nelle ipotesi in cui non sia possibile percorrere tale via, è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana e sia perciò tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge di adattamento. La questione è, altresì, inammissibile per difetto di motivazione in quanto dall'ordinanza di rimessione non è possibile evincere il superamento della presunzione di innocenza che giustificherebbe l'applicazione nel giudizio a quo della normativa impugnata, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Strasburgo 20 gennaio 2009, Sud Fondi Srl.
- Sul carattere sub-costituzionale della CEDU, v. le citate sentenze nn. 311/2009, 349/2007 e 348/2007.
- Sul dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, a condizione che tale interpretazione non si riveli del tutto eccentrica rispetto alla lettera della legge, v. le citate sentenze nn. 1/2013, 239/2009 e 218/2008.
- Sulla natura di sanzione penale ex art. 7 della CEDU della confisca urbanistica e sull'obbligo di motivare in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, v. le citate sentenze nn. 239/2009 e 85/2008.