Sentenza 49/2015 (ECLI:IT:COST:2015:49)
Massima numero 38294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  14/01/2015;  Decisione del  14/01/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38293


Titolo
Reati e pene - Reato di lottizzazione abusiva - Diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Interpretazione asseritamente superata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , che vieterebbe la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva - Conseguente determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione al diritto di proprietà, con il sacrificio di principi costituzionali di rango costituzionalmente superiore quali l'utilità sociale e il diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre (prima questione), nonché asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (seconda questione) - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la sentenza Varvara sarebbe univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non invece delle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto - Inammissibilità delle questioni.

Testo

È inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi. Tale interpretazione del giudice remittente, fondata sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, determinerebbe che, una volta qualificata una sanzione ai sensi dell'art. 7 della CEDU, e dunque dopo averla reputata entro questo ambito una "pena", essa non potrebbe venire inflitta che dal giudice penale, attraverso la sentenza di condanna per un reato. Si sarebbe così operata una saldatura tra il concetto di sanzione penale a livello nazionale e quello a livello europeo. Per effetto di ciò, l'area del diritto penale sarebbe destinata ad allargarsi oltre gli apprezzamenti discrezionali dei legislatori, persino a fronte di sanzioni lievi, ma per altri versi pur sempre costituenti una "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU. Una simile premessa interpretativa, che garantisce la massima protezione del diritto di proprietà con il sacrificio di principi costituzionali di rango superiore, si mostra erronea in quanto di dubbia compatibilità sia con la Costituzione sia con la stessa CEDU. In relazione al diritto interno, l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale, oltre che ad impingere nel più ampio grado di discrezionalità del legislatore nel configurare gli strumenti più efficaci per perseguire la effettività dell'imposizione di obblighi o di doveri, corrisponde altresì, sul piano delle garanzie costituzionali, al principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire. Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte EDU, quest'ultima ha elaborato peculiari indici per qualificare una sanzione come "pena" ai sensi dell'art. 7 della CEDU, proprio per scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione possano avere l'effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU, senza con ciò porre in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali di arginare l'ipertrofia del diritto penale attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori ritenuti più adeguati. La questione è, altresì, inammissibile per l'erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non, invece, alle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto. Infatti, se è vero che alla Corte di Strasburgo spetta pronunciare la «parola ultima» in ordine a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, resta fermo che l'applicazione e l'interpretazione del sistema generale di norme è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri. Il ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo, poggiando sull'art. 117, primo comma, Cost. deve quindi coordinarsi con l'art. 101, secondo comma, Cost. nel punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest'ultimo di prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso. Dunque, il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza e fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro.

- Sull'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale, v. le citate sentenze nn. 487/1989, 447/1998 e 317/1996.

- Sull'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, v. la citata sentenza n. 236/2011.

- Sulla spettanza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di una funzione interpretativa eminente, v. le citate sentenze nn.349/2007 e 348/2007.

- Sull'obbligo per il giudice comune di dar corso alla decisione promanante dalla Corte di Strasburgo che abbia definito la causa di cui tale giudice torna ad occuparsi, v. le citate sentenze nn. 210/2013 e 50/1970.

- Sull'attribuzione, in prima battuta, ai giudici comuni della funzione di applicare e interpretare il sistema delle norme, v. la citata sentenza n. 349/2007.

- Sull'obbligo per il giudice comune di uniformarsi alla sola giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza e fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro, v. le citate sentenze nn. 303/2011, 236/2011, 317/2009 e 311/2009.

- Sulla risoluzione dei contrasti tra norma individuata dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e legge interna, v. le citate sentenze nn. 264/2012, 303/2011 e 80/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 44  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7