Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Istituzione e disciplina delle "Città metropolitane", ente territoriale di "area vasta" - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, commi primo, secondo, lett. p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138 Cost. - dei commi 5, 7, 8, 9, 10, 11, lett. b) e c), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 42 e 48 nonché, nei sensi di cui in motivazione, del comma 6, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). La mancata espressa previsione della "istituzione delle città metropolitane" nell'ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. (che contempla la "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane") non ne comporta l'automatica attribuzione alla competenza regionale residuale, di cui al successivo quarto comma. Argomentando a contrario, si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato "non potrebbe fare", in un ambito che verosimilmente non può considerarsi di competenza regionale residuale, poiché la Città metropolitana è ente di rilevanza nazionale ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari. D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014 sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale. Inoltre, il legislatore statale ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. Ciò giustifica la mancata applicazione delle puntuali regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., essendo stato rispettato il principio, ivi espresso, del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire l'avvio della riforma in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla suddetta legge per le neo istituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità, poichè la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost. come "costitutivi della Repubblica" ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost. non implicano l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti. D'altra parte, la materia "legislazione elettorale" delle Città metropolitane - devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. - non si riferisce specificatamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche la natura polisemantica dell'espressione usata dal Costituente, come tale riferibile a diversi modelli di "legislazione elettorale". Infine, non sussiste la denunciata incompatibilità della normativa de qua con l'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, nella parte in cui quest'ultima prevederebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta. Invero, la norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano "freely elected", ha sì un rilievo centrale quale garanzia della democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale dell'esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate. In questa prospettiva, non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purchè siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti. Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono componenti "ratione muneris" dell'organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus.
- Per l'affermazione che il termine "sovranità" non è riconducibile al concetto di sovranità popolare, di cui al secondo comma dell'art. 1 Cost., né agli istituti di democrazia diretta e al sistema rappresentativo che si esprime anche nella diretta partecipazione popolare nei diversi enti territoriali, v. la citata sentenza n. 365/2007.
- Per la non totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale, v. la citate sentenze nn. 365/2007, 274/2003 e la citata ordinanza n. 144/2009.
- Per l'affermazione che un meccanismo elettivo di secondo grado è pienamente compatibile con il principio democratico e con quello autonomistico, poichè il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio non viene meno in caso di elezioni di secondo grado, "che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato", v. la citata sentenza n. 96/1968.
- Sulla natura della Carta europea dell'autonomia locale di documento di mero indirizzo, v. la citata sentenza n. 325/2010.