Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Riordino delle Province "in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione" - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lett, p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138 Cost. - dei commi da 54 a 83 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che disciplinano il nuovo modello ordinamentale delle Province, in attesa che giunga a definitiva approvazione il progetto di legge costituzionale che ne prevede la futura soppressione e conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati nell'art. 114 Cost. In primo luogo, non è pertinente il richiamo all'art. 138 Cost., in quanto il procedimento ivi disciplinato è obbligatorio nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello di riordino dell'ente medesimo. Inoltre, come per le Città metropolitane, le censure relative al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per il riordinato ente Provincia, non sono condivisibili sia poiché la natura costituzionalmente necessaria ed il carattere autonomistico di tali enti non implica la necessaria diretta elettività dei relativi organi di governo, sia perché, in ogni caso, spetta alla competenza dello Stato - nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di [...] province" (art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.) - ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio. Quanto, infine, alla proroga del commissariamento delle Province, la stessa non è sine die, in quanto per quelle già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muta natura, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso che, privo dei poteri commissariali, è chiamato a garantire, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria dell'ente solo "per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili".
- Per l'obbligatorietà delle procedure previste dall'art. 138 Cost., v. la citata sentenza n. 220/2013.