Sentenza 50/2015 (ECLI:IT:COST:2015:50)
Massima numero 38300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/03/2015;  Decisione del  24/03/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38295  38296  38297  38298  38299  38301  38302


Titolo
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti - Possibilità per lo Stato di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120, secondo comma, e 138 Cost. - dei commi 17, 81, 83 e 95 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che disciplinano le modalità e le tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti, prevedendo la possibilità per lo Stato di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi (anche straordinari) nel caso di mancato esercizio della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. Le norme statali censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale, con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale ivi delineato. Per di più, ove la Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenga illegittima l'iniziativa statale in via sostitutiva, siccome compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare gli opportuni rimedi giurisdizionali, ivi compreso il conflitto di attribuzione. In senso analogo, anche il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo-quadro per il riassetto delle funzioni provinciali trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale.

- Per l'affermazione che il potere sostitutivo statuale deve trovare il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 121/2012, 73/2004 e 43/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2014  n. 56  art. 1  co. 17

legge  07/04/2014  n. 56  art. 1  co. 81

legge  07/04/2014  n. 56  art. 1  co. 83

legge  07/04/2014  n. 56  art. 1  co. 95

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte