Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, 118, 123, primo comma, 133, secondo comma, Cost. - dei commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che contemplano la disciplina delle unioni e fusioni di comuni. Tali unioni - risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza, e non costituendo, perciò, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune - rientrano, infatti, nell'area di competenza statuale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al successivo quarto comma. D'altra parte, le disposizioni censurate - in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica e al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali - riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali. Allo stesso modo, la disposizione relativa alla fusione di Comuni (che sarebbe di competenza regionale) non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale, bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per una verso aggregativa e, per un altro, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia "ordinamento degli enti locali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Infine, il censurato comma 130, infatti, demanda la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) alle specifiche legislazioni regionali, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni statali - di carattere evidentemente generale - non sono, di per sé, esaustive.
- Sulla portata dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 44/2014, 22/2014, 151/2012 e 237/2009.