Sentenza 50/2015 (ECLI:IT:COST:2015:50)
Massima numero 38302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/03/2015; Decisione del
24/03/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Titolo
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma - Ricorso della Regione Campania - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma - Ricorso della Regione Campania - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., nella parte in cui prevede la predisposizione, da parte del Ministro per gli Affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma. Infatti, la suddetta norma censurata può essere agevolmente interpretata in senso conforme a Costituzione, considerando come inutiliter enunciata la finalità attuativa dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, che è stato, prima, abrogato dall'art. 1, comma 562, della legge n. 147 del 2013 e, poi, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 236 del 2013.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., nella parte in cui prevede la predisposizione, da parte del Ministro per gli Affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma. Infatti, la suddetta norma censurata può essere agevolmente interpretata in senso conforme a Costituzione, considerando come inutiliter enunciata la finalità attuativa dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, che è stato, prima, abrogato dall'art. 1, comma 562, della legge n. 147 del 2013 e, poi, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 236 del 2013.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/04/2014
n. 56
art. 1
co. 149
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte