Sentenza 50/2015 (ECLI:IT:COST:2015:50)
Massima numero 38302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/03/2015;  Decisione del  24/03/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38295  38296  38297  38298  38299  38300  38301


Titolo
Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - Prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma - Ricorso della Regione Campania - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., nella parte in cui prevede la predisposizione, da parte del Ministro per gli Affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma. Infatti, la suddetta norma censurata può essere agevolmente interpretata in senso conforme a Costituzione, considerando come inutiliter enunciata la finalità attuativa dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, che è stato, prima, abrogato dall'art. 1, comma 562, della legge n. 147 del 2013 e, poi, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 236 del 2013.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2014  n. 56  art. 1  co. 149

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte