Ordinanza 52/2015 (ECLI:IT:COST:2015:52)
Massima numero 38304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  25/02/2015;  Decisione del  25/02/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Banca e istituti di credito - Mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista - Preavviso dell'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria (CAI) - Mancata esclusione nel caso in cui il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo e difetto di motivazione in punto di rilevanza - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificati dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel combinato disposto con gli artt. 1829 cod. civ., 32 e 50 del r.d. n. 1736 del 1933, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito. Infatti, in riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il rimettente, in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati, non dedica una puntuale motivazione alla delibazione della non manifesta infondatezza per ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno di essi. Pertanto, la denuncia della loro violazione rimane del tutto generica ed apodittica.

- Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, v. le citate pronunce: sentenze nn. 243/2014, 141/2012 e 21/2012; ordinanze nn. 261/2012, 216/2012, 181/2012, 174/2012, 65/2012, 60/2012 e 48/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/1990  n. 386  art. 3  co. 

legge  15/12/1990  n. 386  art. 8  co. 

legge  15/12/1990  n. 386  art. 8  co. 

legge  15/12/1990  n. 386  art. 9  co. 

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art.   co. 

codice civile    n.   art. 1829  co. 

regio decreto  21/12/1933  n. 1736  art. 32  co. 

regio decreto  21/12/1933  n. 1736  art. 50  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte