Ordinanza 53/2015 (ECLI:IT:COST:2015:53)
Massima numero 38305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 26/03/2015; Pubblicazione in G. U. 01/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità - Trattamento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013 - Denunciata mancata distinzione tra condotte aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere di cui alle tabelle II e IV previste dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle aventi ad oggetto le c.d. droghe pesanti di cui alle tabelle I e III dei medesimi artt. 13 e 14 - Ius superveniens - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.

Testo

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede per i fatti di lievi entità un trattamento sanzionatorio unificato delle condotte aventi ad oggetto le cosiddette droghe "pesanti" e "leggere", indicate rispettivamente nelle Tabelle I e III e nelle Tabelle II e IV di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), inserito nel d.l. n. 36 del 2014 dalla legge di conversione n. 79 del 2014 (ed entrato in vigore il 21 maggio 2014), che ha previsto per i fatti di lieve entità pene più miti rispetto a quelle stabilite in precedenza. A fronte di tale ius superveniens spetta, pertanto, al giudice a quo la valutazione in ordine alla perdurante rilevanza (ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata.

- Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 20/2015, 152/2014, 149/2014, 140/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 73  co. 5

decreto-legge  23/12/2013  n. 146  art. 2  co. 1

legge  21/02/2014  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte