Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità - Trattamento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013 - Denunciata mancata distinzione tra condotte aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere di cui alle tabelle II e IV previste dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle aventi ad oggetto le c.d. droghe pesanti di cui alle tabelle I e III dei medesimi artt. 13 e 14 - Ius superveniens - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede per i fatti di lievi entità un trattamento sanzionatorio unificato delle condotte aventi ad oggetto le cosiddette droghe "pesanti" e "leggere", indicate rispettivamente nelle Tabelle I e III e nelle Tabelle II e IV di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), inserito nel d.l. n. 36 del 2014 dalla legge di conversione n. 79 del 2014 (ed entrato in vigore il 21 maggio 2014), che ha previsto per i fatti di lieve entità pene più miti rispetto a quelle stabilite in precedenza. A fronte di tale ius superveniens spetta, pertanto, al giudice a quo la valutazione in ordine alla perdurante rilevanza (ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata.
- Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 20/2015, 152/2014, 149/2014, 140/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.