Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria - Servizio sanitario regionale - Personale che esercita le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, nonché la professione ostetrica, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - Autorizzazione ad esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, in forma intramuraria allargata - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia della tutela della salute e in particolare con il principio che riserva esclusivamente ai medici lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria - Illegittimità costituzionale .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6, in materia di Servizio sanitario regionale. In particolare, le norme regionali impugnate prevedono che il personale che esercita le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, nonché la professione ostetrica, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato possa essere autorizzato ad esercitare attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, in forma intramuraria allargata. Le disposizioni concernenti l'attività sanitaria intramuraria devono essere ricondotte alla materia della "tutela della salute", di cui all'art. 117, terzo comma Cost., in quanto volte a definire uno degli aspetti più qualificanti dell'organizzazione sanitaria, cioè quello dell'individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all'interno della struttura sanitaria: ciò che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Invero, come risulta dalla pertinente normativa statale, la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificatamente il solo personale medico e dirigente del ruolo sanitario. Nulla è previsto, invece, con riguardo al personale sanitario non medico, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, del r.d. n. 1631 del 1938, che inibisce l'esercizio professionale alla ostetrica capo e alle ostetriche. Ne deriva che le norme regionali in esame, nell'estendere al personale sanitario non medico la facoltà di svolgere attività libero-professionale intramuraria, esorbitano l'ambito riservato alla legislazione regionale, violando l'art. 117, terzo comma, Cost.
- Per l'affermazione che, nelle materie a competenza ripartita, è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto vincolato, sia da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore, v. la citata sentenza n. 301/2013.
- Per l'affermazione che, laddove si denunci la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., è onere del ricorrente indicare specificatamente la disposizione statale che si ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 165/2014 e 141/2013.
-Per la nozione della materia "tutela della salute", di cui al novellato art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 301/2013, 371/2008, 50/2007 e 181/2006.
- Nel senso che l'organizzazione sanitaria non può essere invocata come "materia" a sé stante, ai sensi del novellato art. 117 Cost., in quanto è parte integrante della "materia" costituita dalla "tutela della salute" di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., vedi la citata sentenza n. 371/2008.
- Per l'affermazione che le disposizioni che disciplinano l'attività intramuraria rappresentano un elemento tra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del Servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria, v. la citata sentenza n. 50/2007.
- Per il riconoscimento della natura di principi fondamentali in materia di "tutela della salute" alle disposizioni che disciplinano l'attività intramuraria, v. le citate sentenze nn. 371/2008 e 50 /2007.