Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Industrie insalubri sottoposte a sequestro dell'impianto per violazioni al testo unico ambientale e al codice penale - Necessità di nuova procedura autorizzativa per la riapertura - Ricorso del Governo - Censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s) e 3 Cost., in quanto prevede che, «al fine della tutela e della valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa». Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena di inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione.
- Sulla necessaria corrispondenza tra deliberazione mediante la quale si determina l'impugnazione e contenuto del ricorso, v. la citata sentenza n. 309/2013.