Sentenza 55/2015 (ECLI:IT:COST:2015:55)
Massima numero 38307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 31/03/2015; Pubblicazione in G. U. 08/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38308  38309  38310  38311


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Industrie insalubri sottoposte a sequestro dell'impianto per violazioni al testo unico ambientale e al codice penale - Necessità di nuova procedura autorizzativa per la riapertura - Ricorso del Governo - Censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s) e 3 Cost., in quanto prevede che, «al fine della tutela e della valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa». Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena di inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione.

- Sulla necessaria corrispondenza tra deliberazione mediante la quale si determina l'impugnazione e contenuto del ricorso, v. la citata sentenza n. 309/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/04/2014  n. 23  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte