Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Legge regionale n. 32 del 2014 - Adozione da parte di Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, ad eccezione dell'art. 11, per violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto ex art. 123 Cost. e per assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa ex art. 86, terzo comma, lett. a) dello statuto regionale, che circoscrive i poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato ai soli interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. Nella fase di prorogatio, infatti, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; pertanto, anche in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Essi, inoltre, devono astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori.
- Sull'istituto della prorogatio, v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2003.
- Sull'attenuazione dei poteri dell'organo in regime di prorogatio, v. la citata sentenza n. 468/1991.