Sentenza 55/2015 (ECLI:IT:COST:2015:55)
Massima numero 38310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
10/03/2015; Decisione del
10/03/2015
Deposito del 31/03/2015; Pubblicazione in G. U. 08/04/2015
Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Ricorso del Governo - Asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Insussistenza - Censure riferite a disposizioni emanate sul presupposto dell'urgenza - Non fondatezza delle questioni.
Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Ricorso del Governo - Asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Insussistenza - Censure riferite a disposizioni emanate sul presupposto dell'urgenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 ed degli artt. 9 e 11 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, impugnati, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa. Le disposizioni censurate, infatti, sono state adottate sul presupposto dell'urgenza dell'intervento, espressamente menzionato nel caso dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 ed implicitamente desumibile in relazione all'art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 ed degli artt. 9 e 11 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, impugnati, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa. Le disposizioni censurate, infatti, sono state adottate sul presupposto dell'urgenza dell'intervento, espressamente menzionato nel caso dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 ed implicitamente desumibile in relazione all'art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
28/04/2014
n. 23
art. 12
co.
legge della Regione Abruzzo
21/05/2014
n. 32
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Abruzzo
n.
art. 86
co. 3 lett. a)