Sentenza 55/2015 (ECLI:IT:COST:2015:55)
Massima numero 38311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
10/03/2015; Decisione del
10/03/2015
Deposito del 31/03/2015; Pubblicazione in G. U. 08/04/2015
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera - Disciplina delle sanzioni - Disciplina difforme da quella prevista dal codice dell'ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera - Disciplina delle sanzioni - Disciplina difforme da quella prevista dal codice dell'ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 9 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 che dispone una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
(Restano assorbite le ulteriori censure)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Abruzzo
n.
art. 86
co. 3 lett. a)