Ordinanza 57/2015 (ECLI:IT:COST:2015:57)
Massima numero 38313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 31/03/2015; Pubblicazione in G. U. 08/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo amministrativo - Domanda di risarcimento del danno conseguente all'annullamento giudiziale del provvedimento lesivo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nonché all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per effetto del quale l'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza». Infatti, il giudice a quo non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all'art. 2 del Titolo II dell'Allegato 3 (Norme transitorie) del d.lgs. citato il quale prevede che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti». Pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune al momento della proposizione dell'azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine all'ammissibilità (rectius: tempestività) del ricorso. Per altro, il TAR trascura di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall'adozione del provvedimento dell'amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 30  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6