Ordinanza 57/2015 (ECLI:IT:COST:2015:57)
Massima numero 38313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
11/03/2015; Decisione del
11/03/2015
Deposito del 31/03/2015; Pubblicazione in G. U. 08/04/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo amministrativo - Domanda di risarcimento del danno conseguente all'annullamento giudiziale del provvedimento lesivo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo amministrativo - Domanda di risarcimento del danno conseguente all'annullamento giudiziale del provvedimento lesivo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nonché all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per effetto del quale l'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza». Infatti, il giudice a quo non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all'art. 2 del Titolo II dell'Allegato 3 (Norme transitorie) del d.lgs. citato il quale prevede che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti». Pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune al momento della proposizione dell'azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine all'ammissibilità (rectius: tempestività) del ricorso. Per altro, il TAR trascura di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall'adozione del provvedimento dell'amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nonché all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per effetto del quale l'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza». Infatti, il giudice a quo non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all'art. 2 del Titolo II dell'Allegato 3 (Norme transitorie) del d.lgs. citato il quale prevede che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti». Pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune al momento della proposizione dell'azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine all'ammissibilità (rectius: tempestività) del ricorso. Per altro, il TAR trascura di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall'adozione del provvedimento dell'amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 30
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6