Sentenza 58/2015 (ECLI:IT:COST:2015:58)
Massima numero 38314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 10/04/2015; Pubblicazione in G. U. 15/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico BSE nonché impianti di riutilizzo di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico BSE - Obbligo dei gestori di corrispondere ai Comuni un contributo minimo annuo - Tributo potenzialmente produttivo di effetti distorsivi pregiudizievoli per l'ambiente - Necessità di una tutela uniforme sull'intero territorio nazionale rimessa in via esclusiva allo Stato - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore questione.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. n. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, in quanto - disponendo che i gestori di impianti di pretrattamento e di trattamento nonché di impianti di riutilizzo di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico BSE versino ai comuni un contributo minimo annuo - incide sulla materia ambientale, attribuita all'esclusiva potestà legislativa statale. Infatti, gli scarti animali ricadono nella nozione di rifiuto, definito, dall'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Correlativamente, l'attività di trattamento e trasformazione costituisce modalità di "gestione" dei rifiuti, secondo la definizione normativa che vi ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento (art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 152 del 2006). Inoltre, poiché la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Tale disciplina, inoltre, in quanto rientrante principalmente in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Con la conseguenza che la disciplina statale si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. L'inevitabile interferenza tra titoli di competenza formalmente ripartiti tra Stato (tutela dell'ambiente) e Regioni (potestà impositiva di tributi propri), ovvero concorrenti (tutela della salute, governo del territorio), deve trovare composizione attraverso l'adozione del principio di prevalenza, cui si ricorre, tra l'altro, quando l'azione unitaria dello Stato risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale. Nell'ipotesi all'esame la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione. La disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è, infatti, diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi sugli equilibri ambientali. E' assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), in correlazione con l'art. 119 Cost.

- Per l'affermazione secondo cui non esiste una preclusione alla riproponibilità della questione incidentale di legittimità da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta ad opera della Corte una pronuncia meramente processuale ed il giudice a quo abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione, v, ex plurimis, le citate sentenze n. 189/2001, nn. 42/1996 e 433/1995; ordinanze nn. 371/2004, 63/2003, 399/2002 e 87/2000.

- Sugli elementi di identificazione dei tributi: l'irrilevanza del nomen iuris usato dal legislatore, «occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo», v. le citate sentenze nn. 141/2009, 334/2006 e 73/2005; la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce «direttamente in forza della legge», risultando irrilevante l'autonomia contrattuale, v. le citate sentenze nn. 141/2009 e 73/2005; la doverosità della prestazione, che comporta una ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, v. le citate sentenze nn. 141/2009, 335/2008, 64/2008, 334/2006, 73/2005, 37/1997, 11/1995, 2/1995 e 26/1982; il nesso con la spesa pubblica, dovendo sussistere un collegamento della prestazione alla pubblica spesa «in relazione a un presupposto economicamente rilevante», nel senso che la prestazione stessa è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore, v. le citate sentenze nn. 141/2009, 37/1997, 11/1995, 2/1995 e 26/1982.

- Sugli elementi che consentono di ritenere il «contributo» uno strumento di riparto, ai sensi dell'art. 53 Cost., del carico della spesa pubblica in ragione della capacità economica manifestata dai soggetti gestori degli impianti, v. la citata sentenza n. 280/2011.

- Per la riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», anche se interferisce con altri interessi e competenze, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 67/2014, 285/2013, 54/2012, 244/2011, 225/2009, 164/2009 e 437/2008.

- Per l'affermazione secondo cui la disciplina dei rifiuti, «in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali», v. la citata sentenza n. 249/2009.

- Per l'affermazione secondo cui la disciplina statale dei rifiuti «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», v. le citate sentenze nn. 314/2009, 62/2008 e 378/2007.

- Sulla composizione della interferenza tra titoli di competenza formalmente ripartiti tra Stato e Regioni attraverso l'adozione del principio di prevalenza, v. le citate sentenze nn. 67/2014, 50/2005 e 370/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte