Sentenza 59/2015 (ECLI:IT:COST:2015:59)
Massima numero 38315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 16/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tutela della salute - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private - Lista delle prestazioni chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - Studi professionali che erogano prestazioni non comprese nell'elenco - Esonero dall'autorizzazione - Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 che - nel modificare l'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 32 del 2007 e nel sostituire la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale, espungendo dall'elenco, tra gli altri, gli interventi di chirurgia plastica della palpebra, numerosi interventi dentali e ortodontici e la gengivoplastica - riduce il novero delle prestazioni per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria. Il legislatore abruzzese ha operato una scelta autonoma non consentita, perché in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, espressivi di principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute, i quali - assoggettando ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un concreto rischio per la sicurezza del paziente - stabiliscono requisiti minimi (strutturali, tecnologici e organizzativi) di sicurezza e qualità per l'effettuazione di prestazioni sanitarie. La normativa statale configura perciò la disciplina di principio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie in riferimento non soltanto alla tipologia delle strutture ma anche alle caratteristiche intrinseche delle prestazioni, pur se erogate da soggetti diversi dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. La censurata disposizione ha inciso su un precedente assetto riconducibile, quanto al perimetro delle prestazioni, nel solco della disciplina nazionale ed ha conformato il regime autorizzatorio in termini più restrittivi rispetto alle previsioni del citato art. 8-ter, escludendovi una serie di prestazioni in relazione alle quali non è ipotizzabile il venir meno dei livelli essenziali di garanzia fissati dal legislatore statale in ordine alla qualità ed alla sicurezza delle cure ed all'idoneità delle dotazioni tecniche e strumentali.

- Sull'inquadramento della competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private nell'ambito della più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, v. le citate sentenze nn. 292/2012, 260/2012, 134/2006 e 200/2005.

- Sull'obbligo per il legislatore regionale di rispettare, nella materia concorrente della tutela della salute, i principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, v. le citate sentenze nn. 162/2004 e 282/2002.

- Per l'affermazione che gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali nella materia della tutela della salute, v. le citate sentenze nn. 292/2012, 245/2010 e 150/2010.

- Per l'accoglimento di analoghe questioni, v. le citate sentenze nn. 245/2010 e 150/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  17/04/2014  n. 21  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  ter