Rifiuti - Norme della Regione Basilicata - Eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la normativa sullo smaltimento dei rifiuti posta dal codice dell'ambiente e dalla normativa comunitaria - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina rientrante nella materia dell'agricoltura di competenza residuale regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., nella parte in cui, modificando gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13 del 2005, consente, a determinate condizioni, l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati. L'art. 182, comma 6-bis, del codice dell'ambiente ha esplicitamente stabilito che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Peraltro, anche prima del citato intervento legislativo, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha riconosciuto che tanto l'art. 185, comma 1, lett. f), del codice dell'ambiente, quanto le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE già permettevano di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto pratica ordinariamente applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Di conseguenza, il legislatore regionale è legittimamente intervenuto in tale ambito, trattandosi di una disciplina che rientra nella materia dell'agricoltura, riconducibile alle competenze di carattere residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.
Per il rigetto di analoghe censure, v. le citate sentenze nn. 38/2015 e 16/2015.
Sulla riconducibilità della materia dell'agricoltura alle competenze regionali di carattere residuale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 283/2004 e 12/2004.