Sentenza 60/2015 (ECLI:IT:COST:2015:60)
Massima numero 38316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 16/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38317


Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Basilicata - Eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la normativa sullo smaltimento dei rifiuti posta dal codice dell'ambiente e dalla normativa comunitaria - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina rientrante nella materia dell'agricoltura di competenza residuale regionale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., nella parte in cui, modificando gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13 del 2005, consente, a determinate condizioni, l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati. L'art. 182, comma 6-bis, del codice dell'ambiente ha esplicitamente stabilito che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Peraltro, anche prima del citato intervento legislativo, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha riconosciuto che tanto l'art. 185, comma 1, lett. f), del codice dell'ambiente, quanto le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE già permettevano di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto pratica ordinariamente applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Di conseguenza, il legislatore regionale è legittimamente intervenuto in tale ambito, trattandosi di una disciplina che rientra nella materia dell'agricoltura, riconducibile alle competenze di carattere residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

Per il rigetto di analoghe censure, v. le citate sentenze nn. 38/2015 e 16/2015.

Sulla riconducibilità della materia dell'agricoltura alle competenze regionali di carattere residuale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 283/2004 e 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/04/2014  n. 7  art. 10  co. 2

legge della Regione Basilicata  30/04/2014  n. 7  art. 10  co. 3

legge della Regione Basilicata  30/04/2014  n. 7  art. 10  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 182    co. 6  bis

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 183  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 184  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 184  bis

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 185    co. 1  lett. f)

direttiva CE  19/11/2008  n. 98  art.