Sentenza 60/2015 (ECLI:IT:COST:2015:60)
Massima numero 38317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 16/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38316


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Trasferimento nei ruoli organici regionali del personale a tempo determinato appartenente all'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) - Ricorso del Governo - Erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Censure non adeguatamente e sufficientemente motivate - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per insufficiente ed inadeguata motivazione delle censure, nonché per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2014, stabilisce il trasferimento nei ruoli organici della Regione o degli altri enti strumentali da essa dipendenti anche del personale a tempo determinato appartenente all'ARBEA (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura), purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione. Le censure, peraltro sviluppate in poche succinte righe dell'atto introduttivo, non tengono conto in alcun modo del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione de qua, che è quello riguardante lo scioglimento dell'ARBEA ed il contestuale trasferimento delle relative funzioni alla Regione, nonché del personale, del patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Agenzia. Il contestato art. 29 deve perciò essere inquadrato nell'ambito del trasferimento di attività dalla disciolta Agenzia alla Regione, previsto e disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre il richiamato parametro interposto, cioè l'art. 30 del medesimo decreto concernente la mobilità volontaria del personale pubblico tra amministrazioni diverse, risulta del tutto inconferente. Inoltre, il ricorso non dà conto in alcun modo del fatto che taluni dei parametri interposti invocati sono stati modificati dal d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014), entrato in vigore dopo la deliberazione del ricorso da parte del Consiglio dei ministri, ma anteriormente alla data in cui il ricorso è stato sottoscritto e inviato per la notifica.

Sul trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, v. la citata sentenza n. 226/2012.

Sull'inammissibilità delle questioni per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 165/2014 e 114/2013; ordinanza n. 174/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/04/2014  n. 7  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 30    co. 1  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 31  

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 76    co. 7  

legge  03/08/2008  n. 133  art.     co. 7