Ordinanza 62/2015 (ECLI:IT:COST:2015:62)
Massima numero 38319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  24/03/2015;  Decisione del  24/03/2015
Deposito del 16/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale - Riserva all'erario - Ricorso della Regione Sardegna - Atto di rinuncia parziale al ricorso, non accettato dalla parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnato - in riferimento all'art. 8 dello statuto sardo - dalla Regione autonoma Sardegna, in quanto prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale sono riservate al bilancio statale. Infatti, la rinuncia della Regione ricorrente al ricorso, non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.

- Nel senso che la rinuncia al ricorso, non avendo riportato la formale accettazione, comporta la cessazione della materia del contendere, v. la citata sentenza n. 19/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 299

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte