Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Mutuo agevolato per il recupero di fabbricati - Condizioni di accesso - Residenza protratta nel territorio regionale da almeno otto anni - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 090003).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 80, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui – nel disciplinare l’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, identificati dal legislatore regionale in ragione della collocazione in particolari zone o del pregio storico, artistico o ambientale – prevede, in capo ai proprietari il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d’Aosta da almeno otto anni, in alternativa alla proprietà perdurante da almeno quindici anni. A fronte di una agevolazione che non soddisfa un bisogno primario delle persone, ma persegue interessi pubblici variamente correlati al territorio, non travalica il limite della manifesta irragionevolezza la scelta di valorizzare, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, il radicamento territoriale. La lunga residenza, infatti, operando quale requisito alternativo, non condiziona in via esclusiva l’accesso al beneficio, sì da riverberarsi negativamente sulla libertà di circolazione, né comporta una definitiva estromissione dalla misura dal momento che il mutuo agevolato è erogato in maniera continuativa, con possibilità di accedervi anche successivamente, al maturare di una delle due condizioni.