Sentenza 64/2015 (ECLI:IT:COST:2015:64)
Massima numero 38321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 17/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38322


Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Ricorso del Governo - Denunciata carenza nel provvedimento legislativo impugnato dei presupposti di indifferibilità ed urgenza asseritamente necessari per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo in ordine alla portata precettiva dello statuto regionale - Provvedimento legislativo rientrante nel novero degli interventi comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 Cost., in quanto provvedimento adottato dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura, in assenza dei presupposti di indifferibilità e di urgenza necessari per l'esercizio del potere legislativo regionale. Lo Statuto della Regione Abruzzo, all'art. 86, comma terzo, lett. a), disciplina l'adozione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio degli interventi che presentano il carattere dell'urgenza e della necessità, quale ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali. Il ricorrente è incorso in un erroneo presupposto interpretativo in ordine alla portata precettiva dello Statuto regionale, enfatizzando il requisito della necessità ed urgenza quale unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di prorogatio. Peraltro, dall'esame dei lavori preparatori è possibile ricondurre la normativa impugnata al novero degli interventi che si rendono comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, così sussistendo i requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo.

- Sulla regolamentazione dell'istituto della prorogatio dei Consigli regionali antecedentemente alla l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, v. le citate sentenze nn. 515/1995 e 468/1991.

- Sul quadro normativo dell'istituto della prorogatio dei Consigli regionali a seguito della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, v. la citata sentenza n. 68/2010.

- Sulla competenza dello statuto regionale in relazione all'eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, v. la citata sentenza n. 196/2003.

Sull'istituto della prorogatio, v. le citate sentenze nn. 55/2015, 44/2015, 181/2014, 68/2010 e 196/2003.

Sul limite per gli organi in prorogatio di invadere il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale, v. le citate sentenze nn. 55/2015 e 44/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/04/2014  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo    n.   art. 86    co. 3  lett. a)