Sentenza 64/2015 (ECLI:IT:COST:2015:64)
Massima numero 38322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 17/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:  38321


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Piano paesaggistico - Proposta comunale che, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, si configura come proposta di variante al P.R.P. - Previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede un apposito accordo con il competente organo statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., l'art. 2, commi quarto e quinto, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (nel testo originario antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge regionale n. 40 del 2014), che disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P. In particolare, la norma impugnata prevede una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, senza la garanzia di un adeguato coinvolgimento finalizzato al raggiungimento di un accordo. La mancata o non adeguata partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica determina l'evidente contrasto con la normativa statale, che specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è, infatti, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale.

- Sulle condizioni necessarie ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 2/2015, 269/2014, 108/2014, 97/2014 e 272/2013.

- Sulla partecipazione ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 194/2014, 211/2013 e 235/2011.

- Sul valore imprescindibile dell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 197/2014, 193/2010, 272/2009 e 182/2006.

- Sulle conseguenze della generale esclusione o della previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, v. la citata sentenza n. 437/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/04/2014  n. 26  art. 2  co. 4

legge della Regione Abruzzo  28/04/2014  n. 26  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143    co. 2  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 156    co. 3