Sentenza 65/2015 (ECLI:IT:COST:2015:65)
Massima numero 38323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
25/03/2015; Decisione del
25/03/2015
Deposito del 17/04/2015; Pubblicazione in G. U. 22/04/2015
Massime associate alla pronuncia:
38324
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica - Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali - Incremento unilateralmente imposto dallo Stato - Ricorsi delle Province di Trento e Bolzano - Accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - Atti di rinuncia delle ricorrenti accettati dalla parte resistente costituita - Estinzione dei giudizi.
Bilancio e contabilità pubblica - Maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica - Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali - Incremento unilateralmente imposto dallo Stato - Ricorsi delle Province di Trento e Bolzano - Accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - Atti di rinuncia delle ricorrenti accettati dalla parte resistente costituita - Estinzione dei giudizi.
Testo
Sono estinti i giudizi - promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), che disciplina il concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali. Infatti, la rinuncia ai ricorsi (conseguenti all'Accordo in materia di finanza pubblica concluso il 15 ottobre 2014 con il Governo ed attuato con legge n. 190 del 2014), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Sono estinti i giudizi - promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), che disciplina il concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali. Infatti, la rinuncia ai ricorsi (conseguenti all'Accordo in materia di finanza pubblica concluso il 15 ottobre 2014 con il Governo ed attuato con legge n. 190 del 2014), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 35
co. 4
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte