Bilancio e contabilità pubblica - Maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica - Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali - Incremento unilateralmente imposto dallo Stato - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto valdostano, 36 e 43 dello statuto siciliano, nonché delle rispettive normative di attuazione, e dei principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza, l'art. 35, commi 4 e 5, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), nella parte in cui l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica è unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle d'Aosta e Sicilia. La norma censurata prevede, in termini espliciti, una correlazione diretta tra l'incremento del gettito dell'accisa sull'energia elettrica e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale. Pertanto, nella sostanza, essa equivale ad una riserva all'Erario dell'anzidetto incremento di gettito, che non soddisfa, però, con riferimento alla Valle d'Aosta, le condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 690 del 1981 (destinazione del gettito alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale e la previa intesa con il Presidente della Regione per le determinazioni ministeriali di copertura), e non enuncia preventivamente i criteri per la quantificazione dell'incremento, così violando l'autonomia finanziaria della Regione. Nel contempo, la normativa impugnata vìola l'autonomia finanziaria della Regione siciliana, perché, da un lato, contrasta con le prescrizioni dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965circa la riserva allo Stato dei tributi riscossi nel territorio regionale (novità dell'entrata tributaria e destinazione del gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello Stato spiegate dalla legge); e, dall'altro, omette di enunciare i criteri individuativi della misura del contestato incremento.
(Restano assorbite le censure relative agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
- Sulle condizioni che legittimano la riserva allo Stato di maggiori entrate tributarie derivanti dall'aumento di accisa, v. la citata sentenza n. 241/2012.
- Per l'affermazione che l'adozione unilaterale dei criteri per il concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non può essere prevista come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in violazione del principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza n. 19/2015.