Sentenza 66/2015 (ECLI:IT:COST:2015:66)
Massima numero 38325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  25/02/2015;  Decisione del  25/02/2015
Deposito del 24/04/2015; Pubblicazione in G. U. 29/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imprenditori agricoli - Produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche - Applicazione del regime fiscale di favore per le imprese agricole - Lamentata mancanza di un limite oltre il quale l'attività cessa di essere connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria - Asserita violazione dei principi di solidarietà, eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Sussistenza del principio della prevalenza dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014) e 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Il legislatore statale perimetra la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della "prevalenza" dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. Questa condizione riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi è un'espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Invero, l'attività de qua si qualifica come "attività diretta alla fornitura di beni" ai sensi dell'art. 2135 cod.civ. (ove sono specificate le attività connesse), e, quindi, per essa vale il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. In particolare, nella specie viene in evidenza il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresa agricola, che, anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato nell'attività agricola. D'altra parte, tale requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, sempreché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 423

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 22  co. 1

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1093

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte