Sentenza 67/2015 (ECLI:IT:COST:2015:67)
Massima numero 38326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 24/04/2015; Pubblicazione in G. U. 29/04/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse statali da ripartire alle province - Riduzione delle risorse con possibilità di recupero a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Avvenuto adeguamento alla legislazione statale in materia, nel rispetto dell'autonomia speciale - Riconoscimento del carattere di tributo proprio derivato provinciale, quale presupposto che legittima il recupero da parte dello Stato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68), impugnato, in riferimento agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 che - nel confermare anche per l'anno 2014 le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio - ha previsto, in caso di in capienza, il meccanismo di recupero di somme a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sancito dall'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, richiamato dalla norma stessa. Infatti, successivamente alla sentenza n. 97 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 nella parte in cui estende alla Regione siciliana la configurazione quale tributo proprio derivato delle Province della menzionata imposta, la legge regionale n. 21 del 2013 ha provveduto nello stesso senso, non limitandosi a trasferire alle proprie Province il relativo gettito fiscale, ma attribuendo loro l'imposta stessa in esplicita attuazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011. Il legislatore siciliano ha dunque attribuito all'imposta in questione carattere di tributo proprio derivato delle Province e ciò ha realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dall'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012.

- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, v. la citata sentenza n. 97/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/03/2014  n. 16  art. 10  co. 

legge  02/05/2014  n. 68  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1