Intervento in giudizio - Soggetto che non è parte del giudizio principale e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), concernente la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è inammissibile l'intervento di T.G., che non è parte del procedimento principale né risulta essere titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.
- Sulla riunione dei giudizi al fine di un'unica pronuncia, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 16/2015 e la citata ordinanza n. 164/2014.
-Sui soggetti legittimati ad intervenire nel giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 216/2014.
- Per l'affermazione che non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale del soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 150/2012.