Sentenza 70/2015 (ECLI:IT:COST:2015:70)
Massima numero 38329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38330  38331  38332


Titolo
Intervento in giudizio - Soggetto che non è parte del giudizio principale e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), concernente la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è inammissibile l'intervento di T.G., che non è parte del procedimento principale né risulta essere titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

- Sulla riunione dei giudizi al fine di un'unica pronuncia, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 16/2015 e la citata ordinanza n. 164/2014.

-Sui soggetti legittimati ad intervenire nel giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 216/2014.

- Per l'affermazione che non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale del soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 150/2012.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte