Sentenza 70/2015 (ECLI:IT:COST:2015:70)
Massima numero 38330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38329  38331  38332


Titolo
Previdenza - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - Riconoscimento nella misura del 100 per cento, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza della CEDU - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Erronea evocazione quali parametri interposti di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile, per erronea evocazione dei parametri interposti, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla CEDU, dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), riguardante la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Il giudice rimettente si limita a richiamare l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU "come interpretata dalla Corte di Strasburgo", senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. Inoltre, il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei trattati.

- Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi ad evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 36/2015.

- Per l'inammissibilità della questione nel caso di mancata esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati, v. la citata ordinanza n. 158/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 34