Sentenza 53/2024 (ECLI:IT:COST:2024:53)
Massima numero 46083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  20/02/2024;  Decisione del  20/02/2024
Deposito del 29/03/2024; Pubblicazione in G. U. 03/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46082  46084  46085


Titolo
Straniero - In genere - Assegnazione di benefici, anche diversi da quelli volti a soddisfare diritti fondamentali - Disciplina per l'individuazione dei beneficiari - Possibilità di regimi differenziati (nel caso di specie: tra cittadini e stranieri) - Limite - Necessità che sussista una causa normativa non irrazionale o arbitraria - Applicazione di tale criterio anche quando il legislatore disponga l'agevolazione in relazione a un contratto (nel caso di specie, illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione autonoma Valle d'Aosta che prevede, per l'accesso al mutuo agevolato per il recupero dei fabbricati, il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea). (Classif. 245001).

Testo

Quando vengono riconosciuti dei benefici, pur al di fuori di quelli volti a soddisfare diritti fondamentali, l’individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – deve essere operata, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria; pur potendo, pertanto, il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri, tuttavia, lo status di straniero non può essere considerato di per sé come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. Tale metro di giudizio non muta solo perché il legislatore regola l’agevolazione sotto forma di contratto, atto espressivo di autonomia, come ad esempio, mediante accesso a un mutuo agevolato. (Precedenti: S. 186/2020 – mass. 43203; S. 432/2005 – mass. 29982).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 80, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, nel disciplinare l’accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati – identificati dal legislatore regionale in ragione della collocazione in particolari zone o del pregio storico, artistico o ambientale – prevede il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea, in capo ai proprietari degli immobili, da almeno quindici anni, oppure residenti nel territorio regionale, da almeno otto anni. Tale radicale esclusione dall’accesso al finanziamento a tasso agevolato viola il principio della ragionevolezza in quanto il requisito risulta del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata. Escludere gli stranieri in quanto tali, benché si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l’agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost.: pur a voler ipotizzare, infatti, – in un contesto che non coinvolge diritti inviolabili, né bisogni primari – una prospettiva che valorizzi l’apporto già dato al territorio, l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi risulta ingiustificata. Da un lato, i proprietari da almeno quindici anni hanno concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali, pagando tasse e imposte sull’immobile e, dall’altro, i proprietari residenti da almeno otto anni, oltre ad aver corrisposto tali tributi, si sono anche radicati nel territorio regionale. L’esclusione di cittadini di Paesi terzi potrebbe, quindi, finanche sacrificare gli interessi pubblici perseguiti dalla regione, impedendo lo stesso meccanismo incentivante). 



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/02/2013  n. 3  art. 80  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte